Avvocato Vecce – Studio Legale a Palermo

Assistenza nella fase successiva alla sentenza definitiva e nei procedimenti davanti alla Magistratura di Sorveglianza.

La fase esecutiva inizia quando la sentenza diventa definitiva e occorre dare concreta attuazione alla pena. In questo momento possono emergere questioni rilevanti: ordine di esecuzione, sospensione della pena, calcolo del residuo, cumuli, pene accessorie, misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari.

L’art. 656 c.p.p. disciplina l’esecuzione delle pene detentive e prevede che, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico Ministero emetta ordine di esecuzione; in determinati casi, l’ordine può essere sospeso per consentire la richiesta di misure alternative.

L'Avv. Vecce assiste condannati, familiari e soggetti interessati nella valutazione dei provvedimenti esecutivi, nella predisposizione delle istanze al Giudice dell’esecuzione e alla Magistratura di Sorveglianza, nonché nella richiesta di misure alternative e benefici previsti dall’ordinamento penitenziario.

Attività comprese

A cosa serve

Verificare il titolo esecutivo

Ogni provvedimento va controllato: pena, termini, sospensioni, computi, cumuli e condizioni di esecuzione.

Valutare misure alternative

Non sempre la pena deve essere eseguita in carcere. Occorre verificare i presupposti concreti per soluzioni alternative.

Evitare decadenze

La fase esecutiva è spesso governata da termini brevi e adempimenti immediati.

Gestire il percorso successivo

La tutela non termina con la sentenza: possono essere necessari reclami, istanze, aggiornamenti e nuove valutazioni davanti al Tribunale e al magistrato di sorveglianza.

FAQ

Che cosa significa esecuzione penale?

È la fase in cui una sentenza definitiva viene concretamente eseguita. Può riguardare pena detentiva, pena pecuniaria, pene accessorie, misure alternative, benefici e questioni sul calcolo della pena.

L’ordine di esecuzione è il provvedimento con cui il Pubblico Ministero dà esecuzione alla pena detentiva. Deve essere esaminato subito per verificare pena residua, eventuale sospensione, termini e possibilità di presentare istanze. L’art. 656 c.p.p. disciplina questa fase.

No. In determinati casi possono essere richieste misure alternative alla detenzione, come affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

È una misura alternativa che consente l’esecuzione della pena fuori dal carcere, secondo prescrizioni e sotto controllo, quando la misura risulta idonea al reinserimento e alla prevenzione del rischio di nuovi reati. È disciplinata dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario.

È una modalità di esecuzione della pena presso il domicilio o altro luogo consentito, nei casi previsti dalla legge. L’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario disciplina diverse ipotesi di detenzione domiciliare.

Serve quando occorre risolvere questioni relative all’esecuzione della sentenza, come computo della pena, cumulo, titolo esecutivo, revoche, correzioni o altri problemi sorti dopo la definitività. Il procedimento è regolato dall’art. 666 c.p.p.

A seconda dei casi, decidono il Magistrato di Sorveglianza o il Tribunale di Sorveglianza. Il procedimento di sorveglianza è disciplinato dall’art. 678 c.p.p.

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