Assistenza nella fase successiva alla sentenza definitiva e nei procedimenti davanti alla Magistratura di Sorveglianza.
La fase esecutiva inizia quando la sentenza diventa definitiva e occorre dare concreta attuazione alla pena. In questo momento possono emergere questioni rilevanti: ordine di esecuzione, sospensione della pena, calcolo del residuo, cumuli, pene accessorie, misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari.
L’art. 656 c.p.p. disciplina l’esecuzione delle pene detentive e prevede che, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico Ministero emetta ordine di esecuzione; in determinati casi, l’ordine può essere sospeso per consentire la richiesta di misure alternative.
L'Avv. Vecce assiste condannati, familiari e soggetti interessati nella valutazione dei provvedimenti esecutivi, nella predisposizione delle istanze al Giudice dell’esecuzione e alla Magistratura di Sorveglianza, nonché nella richiesta di misure alternative e benefici previsti dall’ordinamento penitenziario.
Attività comprese
A cosa serve
Verificare il titolo esecutivo
Ogni provvedimento va controllato: pena, termini, sospensioni, computi, cumuli e condizioni di esecuzione.
Valutare misure alternative
Non sempre la pena deve essere eseguita in carcere. Occorre verificare i presupposti concreti per soluzioni alternative.
Evitare decadenze
La fase esecutiva è spesso governata da termini brevi e adempimenti immediati.
Gestire il percorso successivo
La tutela non termina con la sentenza: possono essere necessari reclami, istanze, aggiornamenti e nuove valutazioni davanti al Tribunale e al magistrato di sorveglianza.
FAQ
Che cosa significa esecuzione penale?
È la fase in cui una sentenza definitiva viene concretamente eseguita. Può riguardare pena detentiva, pena pecuniaria, pene accessorie, misure alternative, benefici e questioni sul calcolo della pena.
Cosa succede quando arriva un ordine di esecuzione?
L’ordine di esecuzione è il provvedimento con cui il Pubblico Ministero dà esecuzione alla pena detentiva. Deve essere esaminato subito per verificare pena residua, eventuale sospensione, termini e possibilità di presentare istanze. L’art. 656 c.p.p. disciplina questa fase.
La pena definitiva comporta sempre il carcere?
No. In determinati casi possono essere richieste misure alternative alla detenzione, come affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Che cos’è l’affidamento in prova?
È una misura alternativa che consente l’esecuzione della pena fuori dal carcere, secondo prescrizioni e sotto controllo, quando la misura risulta idonea al reinserimento e alla prevenzione del rischio di nuovi reati. È disciplinata dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario.
Che cos’è la detenzione domiciliare?
È una modalità di esecuzione della pena presso il domicilio o altro luogo consentito, nei casi previsti dalla legge. L’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario disciplina diverse ipotesi di detenzione domiciliare.
Quando serve un incidente di esecuzione?
Serve quando occorre risolvere questioni relative all’esecuzione della sentenza, come computo della pena, cumulo, titolo esecutivo, revoche, correzioni o altri problemi sorti dopo la definitività. Il procedimento è regolato dall’art. 666 c.p.p.
Chi decide sulle misure alternative?
A seconda dei casi, decidono il Magistrato di Sorveglianza o il Tribunale di Sorveglianza. Il procedimento di sorveglianza è disciplinato dall’art. 678 c.p.p.
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