Avvocato Vecce – Studio Legale a Palermo

Ricerca e acquisizione di elementi utili alla strategia difensiva.

Le investigazioni difensive consentono al difensore di ricercare e individuare elementi di prova a favore dell’assistito, sin dal conferimento dell’incarico professionale. Non si tratta di un’attività accessoria, ma di uno strumento essenziale per verificare la ricostruzione dei fatti, acquisire documenti, sentire persone informate e costruire una difesa fondata su elementi concreti.

L’art. 327-bis c.p.p. riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, anche avvalendosi di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici. Le investigazioni possono essere svolte in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e anche in via preventiva, quando vi sia apposito mandato.

L'Avv. Vecce assiste nella pianificazione delle attività investigative difensive, nell’acquisizione e organizzazione della documentazione, nei colloqui con persone informate, nella valutazione di consulenze tecniche e nella costruzione di un quadro difensivo coerente con la fase processuale e con gli obiettivi dell’assistito.

Attività comprese

A cosa serve

Verificare la ricostruzione accusatoria

L’attività difensiva consente di controllare fatti, tempi, luoghi, documenti e dichiarazioni.

Rafforzare memorie e richieste

Gli elementi raccolti possono sostenere istanze, memorie, richieste istruttorie o interlocuzioni con l’autorità giudiziaria.

Individuare elementi favorevoli

La difesa può cercare riscontri, testimoni, documenti e dati utili alla posizione dell’assistito.

Preparare le scelte processuali

Una strategia consapevole richiede di conoscere non solo gli atti dell’accusa, ma anche gli elementi favorevoli disponibili.

FAQ

Che cosa sono le investigazioni difensive?

Sono le attività svolte dal difensore per ricercare e individuare elementi di prova a favore dell’assistito. L’art. 327-bis c.p.p. riconosce espressamente questa facoltà al difensore fin dal conferimento dell’incarico professionale.

Sì. Possono essere svolte in ogni stato e grado del procedimento. Inoltre, l’art. 391-novies c.p.p. consente anche attività investigativa preventiva, con apposito mandato, per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.

Sì. L’art. 391-bis c.p.p. disciplina colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore, salve le incompatibilità e le garanzie previste dalla legge.

No. Possono essere utili anche alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile o ad altri soggetti processuali assistiti dal difensore, a seconda della posizione e degli interessi da tutelare.

Sì. L’art. 327-bis c.p.p. prevede che il difensore possa avvalersi di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici quando l’attività richiede competenze specifiche.

No. Gli elementi raccolti devono essere valutati in base alla fase procedimentale, alla forma dell’atto, alla strategia difensiva e alle regole di utilizzabilità. Non tutto ciò che viene raccolto è automaticamente prodotto o utilizzato.

Conviene valutarle appena emergono fatti penalmente rilevanti o quando viene conferito l’incarico. Intervenire tardi può rendere più difficile reperire documenti, individuare persone informate o ricostruire correttamente tempi e circostanze.

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