Assistenza nei rapporti contrattuali tra strutture accreditate e Servizio Sanitario Regionale. Dal riconoscimento dell’accreditamento al rapporto con il SSR.
La contrattualizzazione SSR è la fase in cui la struttura accreditata disciplina il proprio rapporto con il Servizio Sanitario Regionale. Non coincide con l’autorizzazione sanitaria né con l’accreditamento istituzionale: riguarda la concreta possibilità di erogare prestazioni a carico del sistema pubblico, nei limiti dei volumi, dei tetti di spesa, delle condizioni contrattuali e della programmazione sanitaria.
Gli accordi contrattuali definiscono il quadro operativo del rapporto tra struttura accreditata e amministrazione sanitaria: prestazioni acquistate, volumi di attività, corrispettivi, obblighi informativi, controlli, qualità del servizio e condizioni di remunerazione. Il sistema trova il proprio riferimento nell’art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992, dedicato agli accordi contrattuali con i soggetti accreditati.
L'Avv. Vecce assiste strutture sanitarie private accreditate, ambulatori, laboratori, centri specialistici e operatori del settore nella valutazione degli schemi contrattuali, nei rapporti con Regione e ASP, nella gestione di budget, prestazioni, obblighi documentali e criticità connesse all’esecuzione del rapporto con il SSR.
Attività comprese
A cosa serve
Definire il rapporto con il SSR
La struttura accreditata deve conoscere con precisione prestazioni acquistate, limiti, obblighi e condizioni economiche.
Prevenire contestazioni economiche
Clausole poco chiare, rendicontazioni incomplete o superamenti non gestiti possono generare recuperi, tagli o mancati pagamenti.
Governare budget e volumi
La sostenibilità del rapporto dipende dalla corretta lettura di tetti di spesa, prestazioni contrattualizzate e criteri di remunerazione.
Tutelare la continuità operativa
Il rapporto con il SSR incide sulla programmazione della struttura, sull’organizzazione interna e sulla stabilità economica dell’attività.
FAQ
Che cos’è la contrattualizzazione SSR?
È la fase in cui la struttura accreditata regola il proprio rapporto con il Servizio Sanitario Regionale mediante accordi o contratti che disciplinano prestazioni, volumi, budget, obblighi e remunerazione.
L’accreditamento basta per lavorare a carico del SSR?
No. L’accreditamento è necessario, ma non basta da solo. Per erogare prestazioni remunerate dal SSR occorre la disciplina del rapporto contrattuale, nei limiti della programmazione e delle risorse disponibili. L’art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992 disciplina gli accordi contrattuali con i soggetti accreditati.
Cosa disciplina il contratto con il SSR?
Il contratto può disciplinare tipologia di prestazioni, volumi di attività, limiti economici, obblighi informativi, standard qualitativi, controlli, modalità di remunerazione, rendicontazione e conseguenze in caso di inadempimento.
Il budget può essere superato?
Il superamento del budget o dei tetti di spesa può comportare mancata remunerazione, decurtazioni o contestazioni, a seconda della disciplina applicabile e delle clausole del rapporto. Per questo il budget deve essere monitorato durante l’esecuzione del contratto.
Chi sottoscrive gli accordi con le strutture accreditate?
La disciplina può coinvolgere Regione, aziende sanitarie e strutture accreditate, secondo l’organizzazione regionale e il tipo di prestazioni acquistate. Il riferimento nazionale è l’art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992 sugli accordi contrattuali.
Cosa succede in caso di tagli o recuperi economici?
Occorre verificare il fondamento del recupero, la clausola applicata, la documentazione delle prestazioni, i controlli svolti, i termini e la possibilità di presentare osservazioni, istanze o impugnazioni.
La contrattualizzazione incide sull’organizzazione interna?
Sì. Volumi, prestazioni, obblighi informativi, standard qualitativi e controlli incidono su personale, agende, rendicontazione, documentazione sanitaria e gestione amministrativa della struttura.
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